■ Marcatura CE dei prodotti da costruzione: approvata la disciplina nazionale

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
La disciplina della marcatura CE è stabilita dal Regolamento europeo n. 305/2011, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE.

Il provvedimento conferma l’obbligo di commercializzazione di prodotti e materiali con marcatura CE, ove vi sia una norma europea armonizzata in vigore. L’elenco completo delle norme, con relativa indicazione del periodo di operatività, è disponibile sul portale NANDO, gestito dalla Commissione europea.
Stante la disciplina europea, è rimandata al livello nazionale la fissazione della normativa di raccordo e dettaglio (ad esempio quella relativa all’autorizzazione degli organismi di verifica), inclusa l’entità e la tipologie delle sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011.
Il decreto legislativo in oggetto, che va a sostituire l’analogo provvedimento del 1993 (il D.P.R n. 246), risponde alla suddetta finalità. La versione del testo uscita dal Consiglio dei Ministri recepisce una serie di istanze formulate dalla Commissione territorio, ambiente, beni culturali del Senato, presso cui si è svolto un ciclo di audizioni al quale ha partecipato anche l’Ance.
Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’articolo 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Si evidenzia che, rispetto alla iniziale proposta di decreto, il quadro sanzionatorio – anche a carico del costruttore – risulta alleggerito, e inoltre vengono introdotte sanzioni a carico dei progettisti, ai quali spetta il compito imprescindibile di effettuare una corretta prescrizione dei prodotti e materiali da costruzione fornendo le necessarie informazioni al costruttore e al direttore dei lavori.

Di seguito il quadro sintetico delle sanzioni:

► sono stabilite sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
► sono stabilite sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
► altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.
Si sottolinea che il decreto, alla data odierna, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.